
Intanto, è importante ricordare che è fissato a giovedì 11 marzo, ore 18, il termine per la presentazione in VII Commissione degli emendamenti al disegno di legge del Governo recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché deroga al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” (AS 1905): Il famigerato disegno di legge Gelmini. Vedremo quali sono gli emendamenti che governo e opposizione porteranno.
La nostra posizione è chiara, il disegno di legge, nel suo complesso, e in particolare per quanto riguarda le questioni relative a noi precari, è INEMENDABILE. Ed è parte di un più complesso sistema di interventi che - dalla 133 in poi passando per gli interventi sui requisiti minimi per i cdl, i tagli, il decreto Brunetta, la nuova rigidità amministrativa – riducono giorno dopo giorno il ruolo e l’automia degli atenei, senza con questo garantire meno arbitrio o più diritti e qualità. Qui in ballo è il futuro dell’università italiana…
Per quanto ci riguarda continueremo a chiedere il ritiro del disegno di legge Gelmini e l’abrogazione o il superamento della legge Moratti che cancella la figura del ricercatore a tempo indeterminato. E’ invece essenziale che la dignità della ricerca universitaria trovi in una figura legata prevalentemente al ricercatore a tempo indeterminato la sua espressione prevalente. Peraltro, il disegno Gelmini, tra pseudoTd e cancellazione dei ricercatori a tempo intederminato, rende il prossimo futuro campo di macelleria sociale e scontro tra ricercatori TD e TI che, in un contesto di risorse decrescenti e riduzione del sistema universitario, significa di guerra tra poverissimi (assegnisti e contrattisti) e i poveri più garantiti (i ricercatori TI) e quelli poco garantiti (i ricercatori TD) per il beneficio di pochi.
E’ stato infine approvato approvato definitivamente (3 marzo) il disegno di legge AS 1167-B (collegato lavoro): “il provvedimento reca disposizioni concernenti l’eleggibilità dei professori di seconda fascia alla carica di direttore di dipartimento (art. 8); la soppressione della norma che ricomprende i titolari di contratti di ricerca nella quota del 60 per cento delle risorse da destinare all’assunzione di ricercatori universitari (art. 9, c. 1); la valutazione delle pubblicazioni nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori (art. 9, c.2); la deroga per gli istituti ad ordinamento speciale dal rispetto delle quote nell’assunzione di personale docente (art. 10); l’eliminazione del limite del numero delle pubblicazioni nelle procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore (art. 11); in caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle università statali, trasferimento delle relative risorse (art. 12)”.
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